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Sez. 4, Sentenza n. 9483 del 29/01/2008 Cc. (dep. 03/03/2008) Rv. 239401 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - D.Lgs. n. 152 del 2006 - Sottoprodotto - Nozione.
Stato
decisa il 2008-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239401-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

La definizione di "sottoprodotto" contenuta nell'art. 183 lett. n) del D.Lgs. 3 aprile 2004 n. 152, ricomprende anche il residuo produttivo commercializzato a favore di terzi per essere utilizzato in un ciclo produttivo diverso da quello di origine senza trasformazioni preliminari e cioè senza trattamenti che mutino l'identità merceologica del materiale, facendo perdere al sottoprodotto la sua identità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 lett. N CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)