Sez. 3, Sentenza n. 31462 del 12/06/2008 Cc. (dep. 29/07/2008) Rv. 240711 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Sottoprodotto - Modifiche normative apportate dal D.Lgs. n. 4 del 2008 - Necessità di utilizzo nello stesso processo produttivo - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di deroghe alla disciplina dei rifiuti, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, non è necessario che l'utilizzazione delle sostanze e dei materiali indicati come "sottoprodotti" dall'art. 183, lett. p), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico ambientale) avvenga nello stesso processo produttivo da cui gli stessi hanno avuto origine, essendo, invece, sufficiente che il processo di utilizzazione, peraltro integrale, del sottoprodotto sia stato preventivamente individuato e definito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)