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Sez. 1 - , Sentenza n. 6518 del 06/03/2019 (Rv. 653104 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Poteri dell’amministratore - Sostanziali e processuali - Ambito - Conferimento dell’incarico ad un avvocato - Conseguenze - Autorizzazione a stare in giudizio di persona - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653104-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE

Nel caso in cui l'incarico di amministratore di sostegno sia conferito ad un avvocato, il giudice tutelare può autorizzarlo a stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., senza necessità che egli debba rilasciare procura alle liti ad altro difensore. Infatti, la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno con il decreto del giudice tutelare gli attribuisce, ex art. 75, comma 2 c.p.c., anche il relativo potere processuale, in quanto funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato attribuito il potere rappresentativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)