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Sez. U, Sentenza n. 900 del 06/04/1966 (Rv. 321793 - 01)

GUERRA - OCCUPAZIONE DEL TERRITORIO NAZIONALE - REQUISIZIONI ORDINATE DALLE AUTORITA MILITARI ALLEATE - DIRITTO ALLA INDENNITA - GIURISDIZIONE DELL'AGO - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI - DIFFERENZA RISPETTO AL DIRITTO ALL'INDENNITA PER RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA.*
Stato
decisa il 1966-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321793-01

GUERRA - OCCUPAZIONE DEL TERRITORIO NAZIONALE - REQUISIZIONI ORDINATE DALLE AUTORITA MILITARI ALLEATE - DIRITTO ALLA INDENNITA - GIURISDIZIONE DELL'AGO - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI - DIFFERENZA RISPETTO AL DIRITTO ALL'INDENNITA PER RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA.*

Mentre per l'indennizzo previsto in materia di danni di guerra dalla l.n. 968 del 27 dicembre 1953 il privato puo vantare, in ordine tanto alla concessione che alla misura, soltanto un interesse legittimo tutelabile in Sede amministrativa ed innanzi al consiglio di stato la pretesa all'indennizzo per le requisizioni di beni mobili operate direttamente od indirettamente dalle autorita militari alleate, costituisce diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile- dopo l'espletamento del prescritto procedimento amministrativo - dinanzi al giudice ordinario. Peraltro, ove l'attore non provi il suo diritto sulla cosa di cui fu spossessato, e non dimostri, quindi, essersi trattato di vera e propria requisizione e non gia di confisca, esattamente il giudice ordinario declina la giurisdizione ritenendo improponibile la domanda. E, posto che nelle questioni di giurisdizione essa e anche giudice dei presupposti di fatto sulla base dei quali la giurisdizione va determinata, la suprema Corte deve riesaminare le risultanze processuali per accertare, con autonoma valutazione, se quella prova sia stata raggiunta. *

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1951 num. 10 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)