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Norme in materie di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' concessa un'indennita':

  1. a) per le requisizioni di beni mobili e per le requisizioni od occupazioni di beni immobili operate, anche senza atto formale, direttamente dalle Forze armate alleate o per mezzo di Autorita' italiane;

  2. b) per i servizi prestati alle Forze armate alleate;

  3. c) per i beni mobili acquistati dalle Forze armate alleate direttamente o per mezzo di Autorita' italiane;

  4. d) per i danni, immediati e diretti, causati a beni dalle requisizioni di cui alla lettera a);

  5. e) per i danni, immediati e diretti, causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate.

Art. 2

1. L'indennita' viene liquidata avendo riguardo:

  1. 1) per quanto attiene ai beni mobili requisiti, acquistati, danneggiati o distrutti, a prezzi legalmente autorizzati o, in mancanza, a quelli correnti al 30 giugno 1943, moltiplicati per il coefficiente 5;

  2. 2) per quanto attiene ai danni dipendenti dalle requisizioni e dalle regolari od abusive occupazioni di beni immobili, allo stato dei beni danneggiati ed all'entita' del danno, in base ai valori correnti alla data di restituzione o di rilascio dei beni medesimi;

  3. 3) nel caso di cui alla lettera e) dell'art. 1, se trattasi di danno alla persona, ai criteri stabiliti per gli infortuni sul lavoro dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'indennizzo si calcola capitalizzando - in base al salario massimo di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14 - la rendita spettante in caso di inabilita' all'infortunato o in caso di morte ai superstiti e moltiplicando il capitale, cosi' ottenuto, per un coefficiente determinato discrezionalmente dall'Amministrazione fra quello minimo e quello massimo stabiliti nell'allegata tabella in rapporto alla categoria professionale alla quale appartiene o apparteneva la persona infortunata.

2. Nei casi di liquidazione di danni alle cose, puo' essere tenuto conto anche della destinazione della cosa danneggiata, asportata o distrutta, fermo restando il limite massimo fissato al n. 1 del presente articolo.

Art. 3

1. L'indennita' per i danni di cui alle lettere d) ed e), del primo comma dell'art. 1 non e' cumulabile con altro indennizzo o beneficio di qualsiasi natura, eventualmente spettante per lo stesso fatto a carico dello Stato.

2. Se l'indennizzo o beneficio predetto e' a carico di enti pubblici o di privati ed e' inferiore all'indennita' liquidabile ai sensi della presente legge nei casi menzionati nel presente comma, la indennita' e' concessa limitatamente alla eccedenza; se pari o superiore nessuna indennita' e' concessa.

Art. 4

1. L'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione e' sorto il rapporto o si e' verificato il fatto che da' luogo alla richiesta di indennizzo, compie la istruttoria relativa alla richiesta medesima avvalendosi, per la valutazione dei beni, servizi o danni, dell'opera dell'Ufficio tecnico erariale.1

2. All'accertamento delle condizioni indicate nell'art. 1, alla determinazione della misura dell'indennizzo secondo equita' ed in base ai criteri indicati nell'art. 2, nonche' alla liquidazione ed al pagamento degli indennizzi stessi, provvedera':

  1. 1) entro i limiti di due milioni per ciascuna delle ipotesi contenute nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 ed entro il limite di 500.000 lire, per le ipotesi contenute nella lettera e), l'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione si e' verificato il fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo; oltre questi limiti, il Ministro per il tesoro, che dovra' sentire il parere del Comitato di cui all'art. 7.1

3. I limiti di cui al presente articolo, per quanto riguarda i danni derivanti da requisizioni e occupazioni alleate, si riferiscono al complesso delle istanze avanzate da ciascuna ditta o persona, indipendentemente dalle localita' in cui si sono verificati i fatti che danno luogo alle richieste d'indennizzo, e pertanto tali richieste dovranno essere esaminate e definite tenendo conto del valore complessivo delle stesse per ciascun richiedente.

Art. 5

1. Contro la liquidazione dell'indennita' compiuta dall'Intendenza di finanza, puo' essere proposto ricorso, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il tesoro.

Art. 6

1. Il Ministro per il tesoro e l'Intendente di finanza, nei limiti delle rispettive competenze, possono concedere un acconto fino al massimo del 50 per cento, sull'indennizzo determinato in base a valutazioni provvisorie dell'ufficio tecnico erariale competente se questo per difficolta' di carattere obiettivo non e' in grado di procedere senz'altro alla valutazione definitiva.

Art. 7

1. Presso il Ministero del tesoro e' istituito un Comitato competente a dare parere nei casi previsti nella presente legge, e, inoltre, a richiesta del Ministero stesso, su ogni questione attinente alla materia disciplinata dalla legge medesima.

Art. 8

1. Il Comitato di cui al precedente articolo e' costituito con decreto del Ministro per il tesoro ed e' composto: da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 4°, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno della Ragioneria generale dello Stato, da un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio e da uno dell'agricoltura.

2. Il Comitato sara' presieduto dal Sottosegretario di Stato ai danni di guerra o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato che ne e' membro.

3. I detti rappresentanti sono scelti fra i funzionari di ruolo delle rispettive Amministrazioni, di grado non inferiore al 6°.

4. Il direttore dell'Ufficio requisizioni e danni ha facolta' di assistere alle sedute del Comitato. - Il presidente ha facolta' di fare assistere alle sedute del Comitato altri funzionari di ruolo dei Ministeri competenti secondo la natura del bene per cui e' richiesto l'indennizzo.

5. Detti funzionari sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, su designazione della rispettiva Amministrazione.

6. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del tesoro che, in caso di assenza o di impedimento; e' sostituito da altro funzionario dello stesso Ministero.

Art. 9

1. Per sopperire alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi centrali e periferici di cui alla presente legge, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad applicare una ritenuta del 2 per cento su ogni somma pagata, da imputare ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

2. Detta ritenuta non si applica per i pagamenti degli indennizzi per i danni alle persone di cui alla lettera e) dell'art. 1.

3. Il Ministro per il tesoro stabilira' con suo decreto eventuali compensi da corrispondere al presidente e ai membri del Comitato, ai funzionari che assistano alle sedute del Comitato ed al segretario del Comitato stesso.

Art. 10

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio centrale di controllo costituito alle dipendenze della Direzione generale del genio militare e gli uffici periferici di requisizioni alleate, istituiti alle dipendenze della predetta Direzione generale del genio militare, sono soppressi.

2. Il personale militare in temporaneo servizio presso gli uffici di requisizioni alleate di cui al comma precedente e' collocato in congedo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Tuttavia detto personale e' assunto in servizio negli uffici centrali e periferici alle dipendenze del Ministero del tesoro come personale non di ruolo nella categoria a ciascuno spettante in relazione al titolo di studio.

4. Il personale civile non di ruolo, assunto in servizio prima del 1 maggio 1948 presso gli uffici di requisizioni alleate, di cui al comma precedente, e' trattenuto in servizio, a richiesta, ed iscritto nel ruolo del personale avventizio del Ministero del tesoro o, a richiesta di altre Amministrazioni, nei ruoli del personale avventizio di dette Amministrazioni.

5. Gli uffici tecnici erariali provvederanno all'espletamento dei servizi tecnici finora affidati ai soppressi uffici periferici di requisizioni alleate, ed a quelle altre incombenze che, d'intesa col Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), potranno essere loro affidate dal competente servizio del Ministero del tesoro.

Art. 11

1. Il Ministero del tesoro provvedera' direttamente al pagamento delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi centrali, ivi comprese quelle per competenze, missioni, compensi straordinari ed eccezionali e simili del personale e, anche mediante ordini di accreditamento a favore degli intendenti di finanza e dei capi degli uffici tecnici erariali, delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi periferici, nonche' delle spese ancora da liquidare a favore del personale che prestava servizio presso gli uffici militari.

2. I beni mobili in dotazione ai soppressi uffici di cui all'art. 10, acquistati con fondi attinti sui capitoli amministrati dal Ministero del tesoro, passano in assegnazione ed in carico a detto Ministero.

Art. 12

1. Le Intendenze di finanza e gli uffici tecnici erariali presenteranno rendiconti trimestrali al Ministro per il tesoro per tutti i pagamenti di indennizzi fatti in base alla presente legge, a norma della legge sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 13

1. Le domande di pagamento della indennita' di cui all'art. 1, ed al successivo art. 15 devono essere presentate alla Intendenza di finanza - competente ai sensi dell'art. 4, primo comma - entro otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza.

2. Sono valide le domande gia' presentate od in corso di istruttoria.

Art. 14

1. Il decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, e' abrogato.

2. Non puo' essere accordata nessuna integrazione degli indennizzi liquidati dalle Autorita' alleate, oppure, dalla Amministrazione italiana in base al predetto decreto legislativo n. 451, e gia' riscossi alla data di entrata in vigore della presente legge.