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Sez. L, Sentenza n. 5907 del 14/04/2003 (Rv. 562138 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Disciplina ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Ripristino ex sentenza costituzionale n. 134 del 1994 - Diritto di condanna del lavoratore soccombente - Condizioni - Non abbienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562138-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

L'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - che deve ritenersi nuovamente vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 1994 n. 134, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma secondo, D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438, che aveva disposto l'abrogazione della norma suddetta - , nel prevedere il divieto di condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria, non contempla la non abbienza tra i requisiti dell'esonero dalle spese.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)