Sez. L, Sentenza n. 7776 del 20/08/1997 (Rv. 506898 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Disciplina ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Ripristino ex sentenza costituzionale n. 134 del 1994.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
L'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., il quale prevede il divieto di condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria, deve ritenersi nuovamente vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 1994 n. 134, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma secondo, D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438, che aveva disposto l'abrogazione della norma suddetta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)