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Sez. L, Sentenza n. 12646 del 28/08/2003 (Rv. 566370 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Disciplina ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Ripristino ex sentenza costituzionale n. 134 del 1994 - Condanna del lavoratore soccombente - Condizioni - Non abbienza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566370-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

L'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - la cui vigenza è stata ripristinata dalla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 1994 n. 134, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma secondo, D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438, che aveva disposto l'abrogazione della norma suddetta - prevede il divieto di condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali senza limitare il beneficio in favore dei lavoratori non abbienti, atteso che la citata norma è stata ritenuta "nella sua interezza" contrastante con gli artt 3 e 38 cost, mentre la distinzione tra lavoratori abbienti e non abbienti è stata considerata estranea alla valutazione di costituzionalità, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)