Sez. 5, Sentenza n. 20863 del 08/10/2010 (Rv. 615008 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Tributi dichiarati incostituzionali o in contrasto con l'ordinamento comunitario - Istanza di rimborso - Decorrenza del termine della ripetizione - Dal pagamento del tributo - Ragioni - Fattispecie relativa ad istanza di rimborso di imposta di registro, catastale ed ipotecarie dichiarate incostituzionali da C. Cost. n. 154 del 1999.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In tema di rimborso delle imposte indebitamente corrisposte, per i tributi dichiarati costituzionalmente illegittimi (o in contrasto, sin dall'origine, con l'ordinamento comunitario), il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale (o della contrarietà all'ordinamento comunitario), in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 cod. civ.), dovendo escludersi la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'istanza di rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dell'INVIM relative ad atti sottoposti a tassazione prima della sentenza della Corte cost. 10 maggio 1999, n. 154, andasse presentata entro tre anni dal giorno del pagamento, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 19 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)