Sez. 5, Sentenza n. 19478 del 30/09/2016 (Rv. 641233 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Cessione di azienda assoggettata ad imposta di registro - Erroneo pagamento dell'IVA - Domanda di rimborso - Presentazione - Termine - Decorrenza - Decadenza - Rilevabilità "ex officio" - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
Il diritto alla restituzione dell'IVA erroneamente versata, in relazione ad operazione di cessione di azienda assoggettabile alla sola imposta di registro, sorge con il versamento trattandosi di pagamento indebito sin dall'origine, sicché è da tale data che decorre il termine biennale di decadenza per la domanda di rimborso, di cui all'art. 16, comma 6, del d.P.R. n. 636 del 1972 ("ratione temporis" vigente), il cui mancato rispetto è rilevabile anche "ex officio" dal giudice, in quanto posto a tutela di diritti patrimoniali indisponibili della P.A. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la pendenza del giudizio tributario avente ad oggetto la contestazione, da parte del contribuente, dell'imposta di registro vantata dall'Amministrazione finanziaria configurasse un impedimento giuridico all'esercizio del diritto al rimborso).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 com. 6 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)