Sez. 1, Sentenza n. 29526 del 27/06/2013 Cc. (dep. 10/07/2013) Rv. 256112 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di beni o valori - Bene oggetto della fittizia intestazione - Configurabilità - Necessità Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
La fittizia intestazione di beni non suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale non integra la fattispecie di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame che aveva confermato un decreto di sequestro di un immobile, disposto ex art. 12 sexies D.L. n. 306 cit. sul solo presupposto dell'intestazione fittizia, escludendo vi fossero gravi indizi che il bene fosse proveniente da attività di usura).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 lett. Q CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 lett. T CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)