Sez. L, Sentenza n. 6436 del 29/11/1988 (Rv. 460763 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - "FONDO VOLO" - PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA - PENSIONE PRIVILEGIATA DI INVALIDITÀ - CONDIZIONE - CAUSA DI SERVIZIO - NOZIONI - RIFERIMENTO A NOZIONI MENO RIGOROSE DETTATE PER FONDI DIVERSI - INAMMISSIBILITÀ - NESSO CAUSALE FRA IL SERVIZIO E LE INFERMITÀ - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - "FONDO VOLO" - PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA - PENSIONE PRIVILEGIATA DI INVALIDITÀ - CONDIZIONE - CAUSA DI SERVIZIO - NOZIONI - RIFERIMENTO A NOZIONI MENO RIGOROSE DETTATE PER FONDI DIVERSI - INAMMISSIBILITÀ - NESSO CAUSALE FRA IL SERVIZIO E LE INFERMITÀ - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Attesa l'autonomia dei fondi speciali di previdenza gestiti dall'i.N.P.S., la sussistenza della causa di servizio, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata d'Invalidità per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, deve essere accertata alla stregua della nozione di causa di servizio dettata per il "fondo volo" dall'art. 22 della legge 13 luglio 1965 n. 859 (il quale - nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973 n. 484 - stabilisce che "si considera dovuta a causa di servizio la Invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio in dipendenza delle mansioni affidate all'iscritto"), restando esclusa l'applicabilità di nozioni meno rigorose dettate per fondi diversi, come quella adottata per il fondo elettrici dall'art. 8, settimo comma, della legge 25 novembre 1971 n. 1079. Lo stabilire se, alla stregua della più rigorosa nozione suddetta, sussista o no nesso causale fra il servizio e le infermità che determinano lo stato d'Invalidità del lavoratore costituisce un accertamento di fatto, che è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva escluso il diritto alla pensione di un'assistente di volo, ritenendo che delle tre infermità accertate - cervicoartrosi, psiconevrosi e sindrome labirintica - le prime due, aventi un ruolo prevalente nel determinismo dell'Invalidità, non fossero in alcun rapporto con l'espletamento delle mansioni della lavoratrice). (V 2278/85, mass n 440170; (V 2954/84, mass n 435000).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/07/1965 num. 859 art. 22, Legge 25/11/1971 num. 1079 art. 8 com. 7, Legge 30/07/1973 num. 484 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)