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Sez. L, Sentenza n. 7411 del 03/10/1987 (Rv. 455417 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - MORA DELL'INADEL - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455417-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - MORA DELL'INADEL - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Ai fini della configurabilità della mora dell'i.N.A.D.e.L. in ordine alla corresponsione della prestazione previdenziale da esso dovuta (nella specie, indennità premio di servizio), può farsi riferimento all'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, secondo cui la richiesta di prestazione all'istituto assicuratore S'intende respinta quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato, nel senso che tale norma, incidendo direttamente proprio sui tempi del meccanismo di liquidazione della prestazione, vale a costituire automaticamente in mora l'ente (in parallelo con la previsione dell'art. 1219 n. 2 cod. civ.) allo scadere dei 120 giorni dalla richiesta dell'assicurato, con l'effetto conseguente di far decorrere da tale data gli interessi moratori sul suo credito, pur in Mancanza dell'emissione del mandato di pagamento. (Conf 3244/86, mass n 446244).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219 com. 2 n. 2, Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)