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Sez. L, Sentenza n. 3244 del 16/05/1986 (Rv. 446244 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - MORA DELL'ENTE PREVIDENZIALE IN ORDINE ALLA CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE DA ESSO DOVUTA - ISTITUTO DEL SILENZIO - RIFIUTO EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446244-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - MORA DELL'ENTE PREVIDENZIALE IN ORDINE ALLA CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE DA ESSO DOVUTA - ISTITUTO DEL SILENZIO - RIFIUTO EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*

Ai fini della configurabilità della mora dell'ente previdenziale in ordine alla corresponsione della prestazione da esso dovuta (nella specie, indennità premio di servizio), può farsi riferimento all'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, secondo cui la richiesta di prestazione all'istituto assicuratore S'intende respinta quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato, nel senso che tale norma, incidendo direttamente proprio sui tempi del meccanismo di liquidazione della prestazione, vale a costituire automaticamente in mora l'ente (in parallelo con la previsione dell'art. 1219 n. 2 cod. civ.) allo scadere dei 120 giorni dalla richiesta dell'assicurato, con l'effetto conseguente di far decorrere da tale data gli interessi moratori sul suo credito, pur in Mancanza dell'emissione del mandato di pagamento. (V 2876/83, mass n 427804; (Conf 4923/85, mass n 442301).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219 n. 2, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)