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Sez. 1, Sentenza n. 4250 del 06/10/1977 (Rv. 387876 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA INTERRUZIONE - RELATIVA DOGLIANZA - PARTI LEGITTIMATE.*
Stato
decisa il 1977-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387876-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA INTERRUZIONE - RELATIVA DOGLIANZA - PARTI LEGITTIMATE.*

Della mancata interruzione del processo, per morte della parte, possono dolersi solo i successori del defunto, che non siano stati posti in grado di tutelare i loro diritti, e non anche, pertanto, le altre parti costituite, che da quella omissione non hanno risentito alcun danno. (Conf 972/69, mass n 339405; (Conf 1331/67, mass n 327903).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)