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Sez. U, Sentenza n. 5304 del 15/05/1995 (Rv. 492265 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Proposizione - Legittimazione - Dell'attore - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492265-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

Il ricorso per regolamento di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte e, quindi, anche dall'attore nel giudizio di merito, non solo a seguito di contestazioni mosse da altre parti, ma anche per l'insorgere in lui di dubbi ragionevoli concernenti i limiti esterni della giurisdizione del giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)