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Sez. U, Sentenza n. 5228 del 29/11/1989 (Rv. 464407 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE - DELLA PARTE RIVOLTASI AL GIUDICE DALLA STESSA RITENUTO CARENTE DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - MANCATA CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE AD OPERA DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464407-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE - DELLA PARTE RIVOLTASI AL GIUDICE DALLA STESSA RITENUTO CARENTE DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - MANCATA CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE AD OPERA DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*

Legittimata a proporre il regolamento preventivo di giurisdizione è anche la parte che ha adito il giudice della cui giurisdizione abbia motivo di dubitare, indipendentemente dalla sussistenza o meno di contestazioni della controparte, atteso che l'interesse ad ottenere la richiesta pronuncia delle S.U. Sulla questione di giurisdizione non viene meno per il fatto che la controparte non abbia insistito nell'iniziale contestazione della giurisdizione, data la possibilità del giudice adito di esaminare la questione o d'ufficio, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ., o in base alla eccezione della controparte non formalmente rinunciata. (V 5466/77, mass n 389118; (Conf 1698/71, mass n 352153, nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)