Sez. U, Sentenza n. 1833 del 08/03/1996 (Rv. 496196 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Proposizione - Legittimazione - Dell'attore - Configurabilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Anche dopo la modifica apportata dall'art. 61 della legge n. 353 del 1990 al primo comma dell'art. 367 cod. proc. civ., il ricorso per regolamento di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte e, quindi, anche dall'attore nel giudizio di merito, non solo a seguito di contestazioni mosse da altre parti, ma anche per l'insorgere in lui di dubbi ragionevoli concernenti i limiti esterni della giurisdizione del giudice adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)