Sez. L, Sentenza n. 6867 del 10/08/1987 (Rv. 455062 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESTAZIONI DI OPERA PERSONALE RESE NELL'AMBITO FAMILIARE DA PERSONE CONVIVENTI - PRESUNZIONE DI GRATUITÀ - COLLABORAZIONE AI FINI DELLA GESTIONE DELL'AZIENDA - ESTENSIONE - GODIMENTO DI VITTO, ALLOGGIO E ALTRE UTILITÀ - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESTAZIONI DI OPERA PERSONALE RESE NELL'AMBITO FAMILIARE DA PERSONE CONVIVENTI - PRESUNZIONE DI GRATUITÀ - COLLABORAZIONE AI FINI DELLA GESTIONE DELL'AZIENDA - ESTENSIONE - GODIMENTO DI VITTO, ALLOGGIO E ALTRE UTILITÀ - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La presunzione di gratuità, fino a prova contraria, delle prestazioni di opera personale rese nell'ambito familiare da persone conviventi sussiste anche quando tali prestazioni si traducano in attiva collaborazione non solo ai fini del soddisfacimento delle quotidiane esigenze del nucleo familiare ma anche ai fini della gestione dell'azienda, dalla quale la famiglia stessa tragga i mezzi di sostentamento, restando escluso, anche in tale situazione, che il godimento del vitto, dell'alloggio e di ulteriori utilità, come l'erogazione di somme, possano giustificare - in difetto della prova dei requisiti dell'obbligatorietà e della sinallagmaticità con la prestazione lavorativa - l'affermazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. (V 3287/86, mass n 446272; (V 5848/85, mass n 443034; (V 2660/84, mass n 434688; (V 1415/81, mass n 412054).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)