Sez. L, Sentenza n. 5848 del 23/11/1985 (Rv. 443034 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - PARENTELA O AFFINITÀ TRA LE PARTI DEL RAPPORTO - OSPITALITÀ O CONVIVENZA - PRESUNZIONE DI GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - PARENTELA O AFFINITÀ TRA LE PARTI DEL RAPPORTO - OSPITALITÀ O CONVIVENZA - PRESUNZIONE DI GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI.*
La situazione di affinità, o di parentela fra le parti del preteso rapporto di lavoro e la stessa circostanza di convivenza, o di ospitalità fra le stesse, sono elementi idonei affinché sia ritenuta la gratuità della prestazione di chi è legato dai detti rapporti verso la parte che usufruisce dell'opera da lui svolta, atteso che uno dei vincoli suddetti, o entrambi se coesistenti, costituiscono una valida e fondata presunzione di mutua solidarietà ed assistenza dettata da motivi affettivi e di gratitudine, concretantesi perciò in uno stato di cooperazione nell'attività svolta. Tale presunzione può essere esclusa soltanto dalla prova sicura e precisa che, al di fuori della detta causa di solidarietà personale e familiare, la prestazione è stata richiesta, regolata e prestata con un diverso e distinto vincolo che denoti il nesso sinallagmatico e funzionale fra le contrapposte obbligazioni, da una parte di svolgere un lavoro subordinato e dall'altra parte di corrispondere una proporzionata retribuzione. (V 6311/84, mass n 437927; (V 141/83).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)