Sez. L, Sentenza n. 1415 del 12/03/1981 (Rv. 412054 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - LAVORO PRESTATO A FAVORE DEL CONVIVENTE - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE DELL'ATTORE - CONTENUTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - LAVORO PRESTATO A FAVORE DEL CONVIVENTE - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE DELL'ATTORE - CONTENUTO.*
La presunzione di gratuita del lavoro prestato a favore di conviventi, anche al di fuori dello stretto ambito domestico, prescinde dal vincolo piu o meno stretto di parentela, bastando una comunanza di vita e di interessi a concretare una situazione che esclude il carattere oneroso del rapporto e che puo esser vinta dalla prova rigorosa - incombente sulla parte che sostiene l'esistenza del rapporto di lavoro - dei requisiti della subordinazione e della onerosita delle prestazioni; essa non si puo evincere dalla sola circostanza che le attivita in questione, anziche svolgersi nello stretto ambito della vita familiare e comune, attengano all'Esercizio di un'impresa, ove questa e gestita ed organizzata strutturalmente ed economicamente con criteri prevalentemente familiari. (Conf 4753/78, mass n 394447; (Conf 2856/78, mass n 392285; (Conf 3585/76, mass n 382335).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)