Sez. 3, Sentenza n. 18236 del 28/11/2003 (Rv. 568533 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti - Pronuncia su questioni estranee all'oggetto del giudizio - Sussistenza del vizio - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che il giudice è libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma di rilevare altresì, indipendentemente dall'iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge; ne consegue che non è ravvisabile il vizio di extrapetizione nel caso in cui il giudice d'appello ritiene non fondata, per l'assenza degli elementi costitutivi dell'azione, la pretesa fatta valere dall'attore e accolta dal primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)