Sez. L, Sentenza n. 4924 del 10/03/2004 (Rv. 570950 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Nozione - Introduzione d'ufficio di nuovi tempi del contendere - Inammissibilità - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che il giudice è libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma di rilevare altresì, indipendentemente dall'iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto viziata, perché emessa in violazione del principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la sentenza di merito in cui, a fronte di una domanda volta ad ottenere esclusivamente la retrodatazione dell'attribuzione di una pensione civile sino all'epoca della domanda amministrativa, il giudice adito aveva ridotto la percentuale di invalidità già riconosciuta, la percentuale di incapacità lavorativa dell'assistito, in difetto di una domanda di accertamento in tal senso da parte dell'Ente obbligato all'erogazione della prestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)