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Sez. 3, Sentenza n. 26999 del 07/12/2005 (Rv. 586448 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti - Pronuncia su questioni estranee all'oggetto del giudizio - Sussistenza del vizio - Limiti - Fattispecie in materia di diffamazione a mezzo stampa.
Stato
decisa il 2005-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586448-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli è libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma di rilevare altresì, indipendentemente dall'iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge. (Nella specie, relativa a controversia in materia di diffamazione a mezzo stampa, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, essendo stata richiesta una più consistente liquidazione del danno, aveva proceduto ad una rivalutazione dei fatti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)