Sez. 3, Sentenza n. 5961 del 25/03/2016 (Rv. 639331 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Responsabilità della struttura sanitaria per attività pericolosa da emotrasfusioni - Contagio con virus HCV - Mancata predisposizione o produzione della documentazione relativa alla tracciabilità del sangue trasfuso - Prova presuntiva in ordine al nesso di causalità - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
In tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emostrasfusione, la prova, che grava sull'attore danneggiato, del nesso causale intercorrente tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, può essere fornita - ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocare il contagio - anche con il ricorso alle presunzioni, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e ciò in applicazione del criterio della vicinanza della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda risarcitoria proposta da un soggetto sottoposto a più di trenta infusioni di plasma, otto delle quali eseguite all'estero, motivato sull'erroneo rilievo che - sebbene fosse stato accertato che quattro delle infusioni effettuate in Italia fossero rimaste non tracciabili, costituendo così, a dire della stessa sentenza impugnata, "in astratto possibile veicolo di contagio" - le infusioni compiute all'estero, anch'esse non tracciabili, presentavano "una maggiore probabilità" di aver causato il contagio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 04/05/1990 num. 107 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)