Sez. U, Sentenza n. 582 del 11/01/2008 (Rv. 600915 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria per attività pericolosa da emotrasfusioni - Contagio con virus HCV a seguito di trasfusioni con sangue infetto - Mancata predisposizione o produzione della documentazione obbligatoria per legge relativa alla tracciabilità del sangue trasfuso - Conseguente ricorso alla prova presuntiva in ordine al nesso di causalità - Ammissibilità - Criteri.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
In tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emostrasfusione, la prova del nesso causale, che grava sull'attore danneggiato, tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocarla, può essere fornita anche con il ricorso alle presunzioni (art. 2729 cod. civ.), allorché la prova non possa essere data per non avere la struttura sanitaria predisposto, o in ogni caso prodotto, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e cioè per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Legge 04/05/1990 num. 107 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)