Sez. 1, Sentenza n. 10812 del 04/12/1996 (Rv. 501032 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Motivazione - Contenuto indispensabile - Nozione - Specificazione ed allegazione delle prove - Onere dell' Amministrazione - Sussistenza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
L'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prescrive, in tema di imposte dirette, che l'avviso di accertamento deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'imponibile, dell'aliquota applicata e dell'imposta liquidata, nonché delle norme giustificative dell'operato dell'ufficio e, solo con riferimento all'ipotesi di rettifica operata con metodo induttivo o sintetico, esige anche la specificazione degli elementi di fatto all'uopo valutati: la norma non prevede, perciò che l'Amministrazione sia tenuta ad includere nell'avviso di accertamento notizie delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti, né di riportarne sinteticamente il contenuto. Solo all'esito dell'impugnazione giudiziaria esperita dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria sarà tenuta a passare, dall'allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)