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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9805 del 04/05/2011 (Rv. 616816 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | CERTALEX - Datori di lavoro esercenti attività edile - Art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, convertito nella legge n. 341 del 1995 - Misura dell'obbligo retributivo - Esclusione di tipologie di assenze - Condizioni - Obbligo normativo di sospendere il rapporto - Necessità - Sospensione volontaria - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616816-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, l'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, convertito nella legge n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l'esclusione dall'obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di "ratio" tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.)

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 29, Legge 08/08/1995 num. 341

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)