Sez. L - , Ordinanza n. 11337 del 10/05/2018 (Rv. 648817 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Datori di lavoro esercenti attività edile - Art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995 - Minimale contributivo - Esclusione - Criteri - Tassatività delle tipologie di assenze - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, è necessario scindere le due ipotesi ivi previste, quella della sospensione dell'attività, per la quale sussiste il presupposto dell'obbligo della retribuzione corrispettivo, ad eccezione delle ipotesi di sospensione debitamente comunicate all'INPS in via preventiva ed oggettivamente accertabile, e quella della riduzione dell'attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione; la predetta tassatività postula che il datore di lavoro, che pretenda la deroga, sia tenuto ad indicare la disposizione contrattuale che la prevede nel caso specifico.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 29 com. 1, Legge 08/08/1995 num. 341
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)