Sez. L, Sentenza n. 16050 del 21/12/2000 (Rv. 542830 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Impugnazione - Richiesta del lavoratore di costituzione del collegio arbitrale - Onere del datore di lavoro di designare il proprio rappresentante entro dieci giorni dall'invito dell'ufficio provinciale del lavoro - Mancata designazione - Inefficacia della sanzione - Prova della scadenza del termine - Onere del lavoratore - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
Ove il lavoratore abbia impugnato una sanzione disciplinare richiedendo la costituzione del collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 7 legge n. 300 del 1970, la sanzione non ha effetto se il datore di lavoro non provvede, entro dieci giorni dall'invito da parte dell'ufficio provinciale del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio; peraltro, spetta al lavoratore, che eccepisca l'avvenuta estinzione della sanzione, l'onere di provare l'avvenuta scadenza del termine suddetto.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)