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Sez. L, Sentenza n. 16050 del 21/12/2000 (Rv. 542830 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Impugnazione - Richiesta del lavoratore di costituzione del collegio arbitrale - Onere del datore di lavoro di designare il proprio rappresentante entro dieci giorni dall'invito dell'ufficio provinciale del lavoro - Mancata designazione - Inefficacia della sanzione - Prova della scadenza del termine - Onere del lavoratore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542830-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

Ove il lavoratore abbia impugnato una sanzione disciplinare richiedendo la costituzione del collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 7 legge n. 300 del 1970, la sanzione non ha effetto se il datore di lavoro non provvede, entro dieci giorni dall'invito da parte dell'ufficio provinciale del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio; peraltro, spetta al lavoratore, che eccepisca l'avvenuta estinzione della sanzione, l'onere di provare l'avvenuta scadenza del termine suddetto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)