Sez. L, Sentenza n. 12457 del 08/06/2011 (Rv. 617385 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Impugnazione - Richiesta del lavoratore di costituzione del collegio arbitrale - Onere del datore di designare il proprio rappresentante entro dieci giorni dall'invito dell'ufficio del lavoro - Scelta del datore di adire il giudice ordinario - Onere del medesimo di promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 cod. proc. civ. - Sussistenza - Termine - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Sufficienza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
L'art. 7, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel prescrivere al datore, che abbia inflitto al prestatore di lavoro una sanzione disciplinare, di nominare un proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione ed arbitrato entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, impone al medesimo datore, che intenda declinare la competenza arbitrale e ricorrere al giudice ordinario, di promuovere, entro lo stesso termine di dieci giorni, il tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art. 410 cod. proc. civ., comminando una decadenza che viene impedita con la tempestiva consegna della lettera all'ufficio postale, restando irrilevante la data di ricezione della medesima.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)