Sez. 1, Sentenza n. 2325 del 05/03/1991 (Rv. 471156 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione dei motivi e delle norme di diritto | Carattere specifico dei motivi e riferibilità degli stessi alla decisione impugnata - Necessità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione dei motivi e delle norme di diritto
Il ricorso per cassazione deve contenere, tra l'altro, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione (art. 366 n. 4 cod. proc. civ.), aventi i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Pertanto, non è consentito fare rinvio ad atti difensivi o a risultanze dei gradi di merito, di cui è preclusa la diretta interpretazione alla corte di legittimità, ovvero formulare doglianze contro la sentenza di primo grado, quando sia stata impugnata quella d'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)