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Sez. L, Sentenza n. 7851 del 21/08/1997 (Rv. 506967 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Specificità e riferibilità alla sentenza impugnata - Necessità - Rinvio ad atti delle fasi di merito - Sufficienza - Esclusione - Dimostrazione dell'errore di diritto inficiante la sentenza di merito - Necessità - Limiti - Affermazione dell'erroneità della pronunzia senza alcuna argomentazione - Inammissibilità del motivo.
Stato
decisa il 1997-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506967-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Il ricorso per Cassazione deve contenere, tra l'altro a pena di inammissibilità i motivi per i quali si chiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intellegibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, essendo fatto divieto di rinvio ad atti difensivi o a risultanze dei gradi di merito ed essendo estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quella impugnata, e in particolare la sentenza di prime cure quando sia impugnata quella d'appello. Pertanto è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)