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Sez. 3, Sentenza n. 1239 del 02/02/1995 (Rv. 490222 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Motivi del ricorso - Mero rinvio all'atto di appello ed alla comparsa di costituzione in secondo grado - Potere della Corte di Cassazione di esaminare detti atti - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490222-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

La Corte di Cassazione non è tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo, ma può accertare il riscontro di tali ragioni in atti processuali al di fuori del ricorso, quando tali ragioni siano state specificatamente formulate nello stesso. Ne consegue la preclusione di qualsiasi accertamento in merito all'eccepita inammissibilità dell'appello avversario e, conseguentemente, in ordine all'ulteriore eccezione di pronuncia "extra petita", quando il ricorrente siasi limitato a fare rinvio all'atto di appello e alla comparsa di costituzione di secondo grado nella quale l'inammissibilità del gravame avversario era stata eccepita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)