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Sez. L, Sentenza n. 3109 del 11/02/2010 (Rv. 612008 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Disciplina ex art. della 19 legge n. 843 del 1978 - Divieto di percepire più di una volta i trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita - Pensionati titolari di pensione a carico dell'INPS e di trattamento pensionistico a carico dell'INPDAP erogato con indennità integrativa - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612008-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Il divieto di cumulo di cui all'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 - secondo cui lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale, non può fruire su più di una pensione delle quote aggiuntive (o quote fisse) o dell'incremento dell'indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita - ha portata generale ed opera anche nel caso di titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'INPS (nella specie, per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione) e di altra pensione, a carico dell'INPDAP, erogata con indennità integrativa.

Riferimenti normativi: Legge 13/07/1965 num. 859 art. 13, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)