Sez. L, Sentenza n. 11010 del 13/05/2009 (Rv. 608323 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Disciplina ex art. 19 legge n. 843 del 1978 - Divieto di percepire più di una volta i trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita - Pensionati titolari di pensione a carico dell'INPS e di trattamento pensionistico privilegiato ordinario a carico dell'INPDAP - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Il divieto di cumulo di cui all'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 - secondo cui lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale, non può fruire su più di una pensione delle quote aggiuntive (o quote fisse) o dell'incremento dell'indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita - opera anche nel caso di titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'INPS e della pensione privilegiata ordinaria, diretta o indiretta, spettante ai dipendenti dello Stato, o ai loro superstiti, attesa la natura previdenziale di quest'ultima, alla stregua degli artt. 65, 66 e 67 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che presuppone l'esistenza di un rapporto di servizio con la P.A. in dipendenza del quale sia stata contratta un'infermità, diversamente dalle pensioni privilegiate ordinarie per eventi dannosi subiti durante il servizio militare, la cui natura, di trattamento risarcitorio, indennitario e non previdenziale, esclude l'applicazione dell'anzidetto divieto di cumulo. (Principio applicato in controversia concernente la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'INPS e della pensione privilegiata ordinaria percepita dall'INPDAP per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della Difesa come carabiniere, con conseguente affermazione del divieto di cumulo di cui al citato art. 19).
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 com. 1 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 65 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 66, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)