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Sez. U, Sentenza n. 25616 del 23/10/2008 (Rv. 605019 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Disciplina ex art. 19 legge n. 843 del 1978 - Divieto di percepire più di una volta i trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita - Pensionati titolari di pensione a carico dell'AGO e di altra pensione a carico dello Stato - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605019-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

L'art. 19, primo comma, della legge n. 843 del 1978, in relazione alla disciplina di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria fondata sulla corresponsione di quote aggiuntive (cosiddette quote fisse) di importo uguale per tutte le pensioni, di cui all'art. 10 della legge n. 160 del 1975, ha escluso, a decorrere dal primo gennaio 1979, che lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale, possa fruire su più di una pensione di tali quote aggiuntive, o dell'incremento dell'indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita. Ne consegue l'applicazione di tale regola anche nel caso di titolarità di una pensione dell'assicurazione generale obbligatoria e di una pensione dello Stato e, in tal caso, al pensionato, come precisa il secondo comma del citato art. 19, continua a corrispondersi l'indennità integrativa speciale inerente alla pensione statale e non spettano, invece, le quote aggiuntive sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria corrisposta dall'Inps. L'esclusione del diritto alle quote aggiuntive su quest'ultima pensione è applicabile, con riferimento ai periodi in cui il titolare abbia ricevuto anche la pensione statale, anche nel caso in cui successivamente sia stata riconosciuta l'illegittimità dell'attribuzione della pensione statale e, tuttavia, sia stata esclusa la ripetizione delle rate gia corrisposte in ragione della buona fede dell'interessato.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 9 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)