diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2352 del 17/02/2001 (Rv. 543937 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - SOPRATTASSA | Carattere sanzionatorio - ConfigurabilitĂ  - Carattere risarcitorio - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Soprattassa per tardiva presentazione della dichiarazione INVIM - Riduzione stabilita in materia di pene pecuniarie per l'imposta di registro - ApplicabilitĂ .
Stato
decisa il 2001-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543937-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - SOPRATTASSA

La soprattassa di cui all'art. 15 della legge n. 4 del 1929 (oggi abrogato dall'art. 29, comma primo lett. A) del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, con effetto dal primo aprile 1998), pur rivestendo carattere originariamente risarcitorio, ha acquisito, sulla base della legislazione sopravvenuta (e fino alla sua abrogazione), natura indiscutibilmente sanzionatoria, non dissimile da quella delle pene pecuniarie, con la conseguenza che alla soprattassa per tardiva presentazione della dichiarazione INVIM può legittimamente applicarsi, ricorrendone i presupposti, la riduzione stabilita in materia di pene pecuniarie per l'imposta di registro, in base al combinato disposto di cui agli artt. 23, quinto comma del d.P.R. 643/1972 e 67, secondo comma del d.P.R. 634/1972.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 15, Legge 26/10/1972 num. 643 art. 23 com. 5 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 634 art. 67 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)