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Sez. 5, Sentenza n. 9183 del 09/04/2008 (Rv. 602501 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze conseguite mediante la cessione a titolo oneroso di azioni - Effettuazione con atto notarile - Assoggettamento ad imposta sostitutiva - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602501-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, la facoltà, riconosciuta a coloro che effettuano cessioni di azioni a titolo oneroso avvalendosi di notai, di optare per il pagamento dell'imposta del 25 per cento sostitutiva dell'IRPEF ordinaria, sulla plusvalenza realizzata in ciascuna operazione, è condizionata all'espressa formulazione dell'opzione tra regime ordinario e regime sostitutivo, nonchè al requisito che non si tratti di cessioni di azioni qualificate, cioè di azioni di società non quotate superiori al 15 per cento del capitale della società.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/01/1991 num. 27 art. 3, Legge 25/03/1991 num. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)