diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 29745 del 19/12/2008 (Rv. 606026 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Trasferimento di quote di una società a titolo oneroso - Natura consensuale - Conseguenze - Presupposti - Pagamento del prezzo - Necessità - Esclusione - Risoluzione per mutuo dissenso - Rilevanza - Esclusione - Assoggettabilità ad imposta sostitutiva sulle plusvalenze.
Stato
decisa il 2008-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606026-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, il contratto con il quale vengono trasferite quote di una società dietro pagamento di un prezzo rientra nella nozione di compravendita, per il cui perfezionamento è sufficiente il consenso delle parti; ne consegue che la sola stipula del contratto in questione costituisce il presupposto richiesto dall'art. 3 del decreto legge 28 gennaio 1991, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, ai fini dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, a nulla rilevando il mancato pagamento del corrispettivo pattuito con l'ulteriore conseguenza che la successiva risoluzione dello stesso contratto per mutuo dissenso non può avere alcuna rilevanza nei confronti dei terzi ed a maggior ragione nei confronti dell'Erario.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1991 num. 27, Decreto Legge 28/01/1991 num. 27 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)