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Sez. 5, Sentenza n. 21044 del 08/10/2007 (Rv. 600885 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Applicazione dell'art. 2 del d.l. n. 27 del 1991 - Plusvalenze conseguite mediante la cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2007-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600885-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 27 del 1991(convertito in legge n. 102 del 1991), le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe costituiscono redditi diversi e sono assoggettate all'imposta sostituiva prevista dal medesimo decreto. La misura di tali redditi è data unicamente dalla differenza tra il corrispettivo ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto e non dal "patrimonio netto della società" che, invece, la lett. b) del quarto comma dell'art. 9 d.P.R. n. 917 del 1986, impone di considerare a diverso fine - e cioè in tema di imposte sui redditi d'impresa - come valore normale delle stesse azioni, ai fini della loro incidenza nella determinazione dei redditi e delle perdite.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/01/1991 num. 27 art. 2, Legge 25/03/1991 num. 102, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 9 com. 4 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)