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Sez. 2, Ordinanza n. 8573 del 06/04/2026 (Rv. 677625-01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Richiesta di adempimento o di risoluzione del contratto - Conseguenze - Restituzione della caparra - Fondamento - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2026-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677625-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA

Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero della risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, in conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacché, in tale ipotesi, essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto e la parte che allega di avere subito il danno, oltre alla restituzione di quanto prestato in relazione al contratto od in esecuzione del medesimo, ha diritto

anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c.

Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1386, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)