Sez. 2 - , Sentenza n. 8571 del 27/03/2019 (Rv. 653635 - 02)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Richiesta di adempimento o di risoluzione del contratto - Conseguenze - Restituzione della caparra - Fondamento - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venire meno della causa della corresponsione, giacché, in tale ipotesi, essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto e la parte che allega di avere subito il danno, oltre che alla restituzione di quanto prestato in relazione al contratto od in esecuzione del medesimo, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1386, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)