Sez. 3, Sentenza n. 4486 del 09/05/1994 (Rv. 486542 - 01)
Contratti agrari - Colonia - Conversione dei contratti associativi - In genere | Rapporto di affitto instaurato a seguito della conversione del contratto associativo - Durata - Decorrenza - Rapporto in corso alla data di entrata in vigore della legge 203 del 1982 - Esclusione.
Contratti agrari - Colonia - Conversione dei contratti associativi - In genere
In tema di contratti agrari, il rapporto di affitto instaurato a seguito della conversione del contratto associativo ha la durata stabilita dall'art. 1, secondo comma della legge n. 203, decorrente dal momento in cui si verificano gli effetti della conversione ai sensi dell'art. 26 della legge stessa, atteso che la conversione in affitto del contratto associativo - comportando la sostituzione allo originario rapporto associativo, caratterizzato da correlativi obblighi di collaborazione nello svolgimento dell'attività agricola, di un nuovo rapporto commutativo nel quale il concedente ha l'obbligo di consentire il godimento del fondo e l'affittuario quello di pagare il canone e di coltivare il fondo - determina conseguentemente l'estinzione del precedente rapporto ed il sorgere di un rapporto nuovo, che avendo la sua genesi in un fatto successivo non può considerarsi in corso alla data di entrata in vigore della legge 203/1982.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)