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Sez. 3, Sentenza n. 7174 del 02/08/1997 (Rv. 506382 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Conversione dei contratti associativi in affitto, ex art. 25 della legge n. 203 del 1985 - Natura giuridica - Novazione dell'originario rapporto - Esclusione - Mera modificazione contrattuale - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506382-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE

La conversione in affitto dei contratti associativi stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, operando indipendentemente dalla volontà del concedente, non integra gli estremi della novazione oggettiva di cui all'art. 1230 cod. civ. (con conseguente sostituzione di un nuovo rapporto a quello preesistente), bensì quelli della mera modificazione dell'originaria fattispecie negoziale (mezzadria, colonia e quant'altro), innestandosi automaticamente il rapporto convertito su quello sino ad allora esistente (tanto che il contratto di affitto, generatosi per effetto del disposto di cui all'art. 25 della legge citata, non può sorgere, tra le stesse parti, ed in relazione allo stesso fondo, se non risulti già in vita ed "in corso", al momento dell'entrata in vigore della legge, il precedente contratto associativo), e mancando, nella specie, ogni traccia dell' (indispensabile) "animus novandi" - inteso come comune intento delle parti di sostituire ad una obbligazione originaria una obbligazione nuova - e dell'"aliquid novi" - risultando del tutto identico l'oggetto contrattuale, e cioè il medesimo fondo rustico -.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 05/03/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)