Sez. 3, Sentenza n. 9628 del 02/10/1997 (Rv. 508471 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - CONVERSIONE DEI CONTRATTI ASSOCIATIVI - DURATA DEI CONTRATTI CON CONVERTITI | Disciplina prevista per i contratti in corso dall'art. 2 legge n. 203 del 1982 - Applicabilità.
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - CONVERSIONE DEI CONTRATTI ASSOCIATIVI - DURATA DEI CONTRATTI CON CONVERTITI
La conversione del contratto associativo, attuata in seguito alla richiesta formulata da una delle parti dell'originario contratto ai sensi dell'art. 25 della legge n. 203 del 1982, non determina alcuna novazione del precedente rapporto ma la semplice sua modificazione quantitativa. Consegue, circa la disciplina legislativa della durata contrattuale posta dalla legge n. 203 del 1982 che, mentre per i contratti associativi non convertiti valgono le norme dell'art. 34, per quelli associativi convertiti vale la disciplina dell'art. 2, al pari di quelli di affitto in corso, ferma restando la disposizione dell'art. 1 della legge per i soli contratti di affitto stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge e che non rientrano nella categoria di quelli di mezzadria o colonia parziaria convertiti in affitto.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)