Sez. L, Sentenza n. 3223 del 06/03/2001 (Rv. 544451 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Trattamento speciale per i lavoratori licenziati da imprese edilizie - Condizioni - Esistenza di una riconversione o ristrutturazione aziendale - Necessità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
L'indennità speciale di disoccupazione, prevista dall'art. 9 legge 6 agosto 1975 n. 427 in favore dei dipendenti da imprese edilizie, spetta allorché tali lavoratori siano stati licenziati "per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale", non essendo necessario - in base alla indicata previsione normativa - che il licenziamento si inserisca in una riconversione o ristrutturazione aziendale, che assume rilevanza, in base alla distinta disciplina di cui alla legge n. 223 del 1991, per la cassa integrazione guadagni, ma non per il trattamento di disoccupazione.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1975 num. 427 art. 9, Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)