Sez. L, Sentenza n. 1100 del 24/01/2003 (Rv. 559965 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Trattamento speciale per i lavoratori licenziati da imprese edili - Fattispecie dell'art. 11, secondo comma, legge n. 427 del 1975 - Periodo di sospensione del rapporto immediatamente antecedente al licenziamento - Rigetto della richiesta di integrazione salariale presentata dal datore di lavoro - Percezione da parte del lavoratore dell'indennità di disoccupazione ex lege n. 427 del 1975 - Obbligo retributivo del datore di lavoro - Sussistenza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Il trattamento speciale di disoccupazione ex artt. 9 ed 11 della legge n. 427 del 1975 in favore dei lavoratori edili, nell'ipotesi dell'art. 11, secondo comma - che prevede la sua erogazione anche per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro immediatamente antecedente al licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia avanzato richiesta di integrazione salariale, che sia stata respinta per motivi diversi da quello della tardiva presentazione ed il licenziamento sia avvenuto entro tre mesi dall'inizio della sospensione - ha la stessa funzione dell'integrazione salariale e, analogamente a quest'ultima, è sostitutivo della retribuzione per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro disposto dal datore di lavoro al di fuori dei casi di impossibilità, totale o parziale, della prestazione lavorativa (artt. 1463 e 1464, cod. civ.). Questo effetto si produce esclusivamente nel caso di ammissione dei lavoratori al relativo trattamento, in virtù di un provvedimento di natura discrezionale e costitutiva, e, quindi, il datore di lavoro non è obbligato a corrispondere la retribuzione per siffatto periodo di sospensione del rapporto, nel caso in cui i lavoratori siano stati ammessi al trattamento di disoccupazione speciale ed abbiano percepito la relativa indennità (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva condannato il datore di lavoro alla corresponsione della retribuzione per il periodo di sospensione del rapporto, omettendo di accertare se i lavoratori avessero beneficiato del trattamento di disoccupazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 9, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)