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Sez. 1, Sentenza n. 1282 del 07/05/1974 (Rv. 369351 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - CONCORDATO PREVENTIVO - DECRETO D'INAMMISSIBILITA - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369351-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - CONCORDATO PREVENTIVO - DECRETO D'INAMMISSIBILITA - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - ESCLUSIONE.*

Il ricorso per Cassazione previsto dall'art 111 della Costituzione e consentito in Mancanza di altro specifico mezzo di impugnazione e concerne provvedimenti che abbiano i caratteri della decisorieta e della definitivita, caratteristiche che possono riconoscersi solo ai provvedimenti autonomi, a quelli cioe che costituiscono ex se la diretta fonte ed il compiuto regolamento di una determinata situazione giuridica. Ad escludere l'ammissibilita del ricorso predetto avverso il decreto del tribunale che dichiara inammissibile una domanda di concordato preventivo concorrono sia il carattere di provvedimento non autonomo di tale decreto, sia l'esistenza di uno specifico mezzo di impugnazione del provvedimento con cui il decreto medesimo e inscindibilmente connesso, e cioe della sentenza dichiarativa di fallimento che per legge (art 162, secondo comma, legge fallimentare) deve seguire alla dichiarazione di inammissibilita della proposta di concordato preventivo. (Conf 685'66, mass n 321364).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)