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Sez. L, Sentenza n. 6137 del 19/10/1983 (Rv. 430930 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - DATA E SOTTOSCRIZIONE - DIFFORMITÀ DELLA DATA NELL'ATTO IN POSSESSO DEL NOTIFICANTE DA QUELLA IN POSSESSO DEL DESTINATARIO - PREVALENZA DELLA SECONDA - LIMITI - ECCEZIONE DI DECADENZA DEL DESTINATARIO DAL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE, SOLLEVATA DAL NOTIFICANTE IN BASE ALLA DATA DELL'ATTO IN SUO POSSESSO - PROVA RELATIVA - ONERE DEL NOTIFICANTE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1983-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430930-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - DATA E SOTTOSCRIZIONE - DIFFORMITÀ DELLA DATA NELL'ATTO IN POSSESSO DEL NOTIFICANTE DA QUELLA IN POSSESSO DEL DESTINATARIO - PREVALENZA DELLA SECONDA - LIMITI - ECCEZIONE DI DECADENZA DEL DESTINATARIO DAL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE, SOLLEVATA DAL NOTIFICANTE IN BASE ALLA DATA DELL'ATTO IN SUO POSSESSO - PROVA RELATIVA - ONERE DEL NOTIFICANTE - OGGETTO.*

Per l'accertamento della data della notifica, costituente elemento essenziale dell'atto, non altrimenti sostituibile, quando, in particolare, occorra stabilire, in base ad essa, la decadenza o meno dal diritto d'impugnazione a carico del destinatario, deve farsi riferimento alla relata contenuta nella copia consegnata a quest'ultimo e non già alla relata contenuta nell'atto restituito a colui che ha chiesto la notifica. Pertanto, la difformità quanto a detta data tra l'atto in possesso del notificante e quello consegnato al notificato si risolve a favore di quest'ultimo, gravando sul notificante, che eccepisca la decadenza, l'Onere di provare, mediante querela di falso, trattandosi di contrasto fra due Atti pubblici, la corrispondenza della relata stilata sull'atto in proprio possesso con quella redatta sulla copia notificata. (V 5844/81, mass n 416572; (V 262/76, mass n 378923).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)